Dalla Suprema Corte di Cassazione la soluzione al problema dell’(in)assicurabiltià della sanzione pecuniaria di cui al soccorso istruttorio ex articolo 38, comma 2 bis del codice dei contratti pubblici

Autore: Sonia Lazzini
ASSINEWS 271 – gennaio 2016

Giurisprudenza

La massima

“La rilevata riferibilità della garanzia formalmente prestata da Compagnia garante per le sanzioni a tale obbligazione accessoria della società contribuente e la natura essenzialmente civilistica dell’obbligazione stessa (corrispondente all’importo delle sanzioni ma priva del carattere affittivo di queste ultime) privano, poi, di concreta rilevanza l’eccezione, formulata dal Fallimento ed accolta dal Tribunale, di nullità della garanzia stessa per illiceità della causa”.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza numero 20376 del 20 novembre 2012

Attraverso un ragionamento logico presuntivo, si può quindi affermare l’assicurabilità della sanzione pecuniaria di cui al nuovo soccorso istruttorio ex art 38 comma 2 bis del codice dei contratti pubblici nonostante il divieto espresso dal

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
(DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209)
art 12

(Operazioni vietate)
Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
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