Il conducente favorito dal diritto di precedenza deve comunque non abusarne, non trattandosi di un diritto assoluto e tale da consentire una condotta di guida negligente e pericolosa per gli altri utenti della strada, anche se eventualmente in colpa
La Corte di merito, con coerente e logica motivazione, aveva evidenziato che l’imputato era sopraggiunto all’intersezione a velocità non inferiore a 100 km/h, notevolmente superiore a quella consentita, ed in ogni caso non adeguata a prevenire lo scontro con un veicolo che aveva già ampiamente impegnato l’incrocio, sebbene senza rispettare lo stop, determinando pertanto l’incidente con la sua condotta.
Pertanto nessuna violazione di legge e difetto di motivazione era dato riscontrare laddove la Corte di merito, nell’affermare la responsabilità dell’imputato, aveva rilevato da parte sua la violazione di ordinarie regole di diligenza e prudenza -colpa generica-, nonché di specifiche disposizioni del C.d.S. -colpa specifica-, e che tale condotta colposa era stata posta in essere a fronte di un evento prevedibile ed evitabile, se solo fosse stato rispettato il limite di velocità di 30 km/h.
Cassazione penale sez. IV, 06/02/2015 n. 30989