La voluntary disclosure raddoppia gli adempimenti. Doppio invio, per il modello della domanda e per la documentazione integrativa, doppi termini di presentazione in quanto la documentazione integrativa potrà essere trasmessa 30 giorni dopo la domanda e doppia corsia, obbligatoriamente telematica, in cui dovranno viaggiare le istanze: Entratel o Fisco online per i modelli in senso stretto, la posta elettronica certificata per la documentazione aggiuntiva. Tutto questo, come si legge nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, di approvazione del modello, per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale, «in un’ottica di semplificazione degli adempimenti e nel contesto di un rinnovato rapporto di fiducia nei confronti dei contribuenti».
Con questo auspicio dunque il numero uno dell’Agenzia delle entrate fa ufficialmente decollare l’operazione voluntary disclosure che, come ribadito nel provvedimento, chiuderà le porte il 30 settembre prossimo.
Nel provvedimento si dispone che per la procedura del rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero si potrà utilizzare il modello, reso gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il modello dovrà essere presentato esclusivamente per via telematica, «direttamente» stabilisce la Orlandi, «dai contribuenti abilitati a Entratel o Fiscoonline».
Il prodotto informatico su cui far viaggiare i dati è stato battezzato «richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria» ed è anche esso disponibile gratuitamente sul sito internet delle Entrate.
Gli incaricati della trasmissione dovranno comunque rilasciare obbligatoriamente, al cliente un esemplare cartaceo del modello nonché la copia che attesta il ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate.
Le ricevute del Fisco sono rilasciate entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.
Nel provvedimento è dedicato un paragrafo alla presentazione della documentazione a corredo del modello. La documentazione dovrà rappresentare analiticamente per ciascuna annualità di imposta oggetto della procedura: l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché i redditi che derivano dalla dismissione o utilizzazione, la determinazione degli eventuali maggiori imponibili.
In particolare il provvedimento evidenzia che la relazione dovrà fornire «adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura». In questo caso, a differenza di quanto avviene per il modello, documentazione e relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente con posta elettronica certificata (si veda altro articolo in pagina).
Sui tempi di trasmissione il provvedimento prevede un doppio criterio. Una volta inoltrato il modello dell’istanza di adesione alla voluntary disclosure la trasmissione della documentazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza comunque non oltre il 30 settembre 2015.
«Nella sola ipotesi d’istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei 5 giorni successivi per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta».
Il provvedimento ricorda che la procedura di autodenuncia prevede il pagamento integrale di tutte le imposte evase unitamente alle sanzioni collegate. Infine Rossella Orlandi ricorda le condizioni della voluntary disclosure: spontaneità dell’autodenuncia, completezza dei fatti e veridicità dei documenti.