Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria e animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Tale genere di rischio – che è in grado di incidere, escludendola, sull’occasione di lavoro -si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:
a) presenza di un atto volontario e arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
b) direzione di tale atto alla soddisfazione di esigenze meramente personali;
c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Soltanto se nella condotta del lavoratore siano, in concreto, rinvenibili tutti tali elementi essa si può considerare idonea a comportare l’esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità rispetto all’infortunio.
Se, invece, l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva o concorrente del lavoratore, tale situazione non esclude la responsabilità del datore di lavoro, tanto più in ipotesi particolarmente delicate, quali sono quelle di caduta dall’alto verificarsi nella fase iniziale di approntamento delle misure protettive.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza del 14 ottobre 2014 n. 21647