La pubblica amministrazione risponde infatti del fatto illecito dei propri dipendenti tutte le volte che tra la condotta causativa del danno e le funzioni esercitate dal dipendente esista un nesso di occasionalità necessaria, e quest’ultimo sussiste tutte le volte che il pubblico dipendente non abbia agito come semplice privato per fini esclusivamente personali e del tutto estranei all’Amministrazione, ma abbia tenuto una condotta anche solo indirettamente ricollegabile alle attribuzioni proprie dell’agente; è stato confermato, nella specie, l’obbligo risarcitorio in capo al ministero per la condotta di un poliziotto, che aveva sparato un colpo per sedare una rissa, colpendo una persona; la Corte ha sottolineato che seppur fuori servizio, la condotta dell’agente si trovava collegata da un nesso di occasionalità necessaria con la sua attività di agente di P.S.
Cassazione civile sez. III, 10/10/2014 n. 21408