Non porta fortuna avere fretta in caso di coinvolgimento marginale in un sinistro stradale con potenziali feriti. L’utente che non attende l’arrivo della polizia municipale rischia infatti la denuncia penale anche se si è momentaneamente arrestato per verificare l’accaduto. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez.
IV pen. con la sentenza n. 1276 del 13 gennaio 2015. Un motociclista ha effettuato una manovra improvvisa costringendo i veicoli che seguivano a rallentare improvvisamente facendo cadere un minorenne in fila a bordo di un ciclomotore. Contro la conseguente condanna per fuga in caso di incidente con feriti l’interessato ha proposto censure alla Corte di cassazione ma senza successo. La previsione dell’art. 189/6 risulta infatti finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti in un sinistro con feriti e la ricostruzione dell’evento. Per la sussistenza del reato però non è richiesta «l’addebitabilità al conducente dell’effettiva responsabilità dell’incidente». Basta restare coinvolti in un sinistro stradale con feriti per fare scattare l’obbligo di arrestarsi in attesa degli organi di vigilanza, specificano gli ermellini. Il bene giuridico tutelato, prosegue la sentenza, attiene infatti alla necessità di accertare le modalità del sinistro e la ricostruzione dei fatti. Di conseguenza è idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo dell’incidente una sosta momentanea «senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine». Per la configurabilità del reato inoltre è sufficiente il dolo eventuale. Meglio accertarsi bene dello stato di salute dei soggetti coinvolti quindi prima di ripartire.
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