In attesa che si definisca o meno un piano di salvataggio, ANAPA riepiloga in una nota il quadro delle possibili azioni da adottare, nel rispetto del Regolamento di Fonage, lasciando ad ognuno la libertà di decidere.
 
A) PER GLI AGENTI CHE VOGLIONO CONTINUARE A VERSARE I CONTRIBUTI: 
Nulla deve essere fatto. La Compagnia, infatti, provvederà, come ogni anno, ad addebitare il rispettivo importo a gennaio 2015.
B) PER GLI AGENTI CHE VOGLIONO SOSPENDERE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI (base, integrativo e volontario individuale):
Va inviata una richiesta firmata, via mail o via fax, corredata dalla copia del documento d’identità, entro e non oltre il 31/12/2014, alla compagnia e, per conoscenza, al Fondo Pensione Agenti scrivendo il seguente testo:
Io sottoscritto………, agente di……, chiedo di sospendere il contributo base 2015, quello integrativo (e l’eventuale contributo volontario) relativi all’anno 2014, fino a mia futura richiesta di riattivazione. Firma agente”.
 
Per quanto riguarda i riferimenti del Fondo, tale comunicazione può essere trasmessa:

Per maggiore praticità, Vi facciamo presente che la richiesta può anche essere scritta di proprio pugno sulla copia del documento d’identità, inviandola direttamente via fax o via mail.
 
Rispetto alle risposte che il Fondo sta inoltrando agli agenti che stanno inviando le richieste di sospensione Anapa precisa che:

·    in caso di sospensione del versamento ordinario della rata di gennaio 2015, durante il periodo di mora viene a cessare il diritto della pensione “indiretta” ai superstiti e la pensione d’invalidità (in caso risulti inabile in modo permanente all’espletamento dell’attività agenziale e sia cessato dall’attività agenziale) che comunque, sono riattivabili in qualsiasi momento con il versamento della rata del 2015 arretrata, compresa la quota della compagnia, la quale, comunque, potrà ugualmente contribuire lo stesso pariteticamente, al momento della riattivazione;

·    In caso di premorienza dell’agente, gli eredi conservano, però, il diritto di richiedere la restituzione dell’intero ammontare dei contributi versati dall’agente, senza perdere nulla;

·    In caso di maturazione del diritto alla pensione diretta (vecchiaia a 65 anni o anticipata a 60 anni), la prestazione sarà liquidata, previo versamento dei contributi arretrati da parte dell’agente, compresa la quota della compagnia;
·    l’agente, nell’ipotesi di cessazione dell’attività agenziale prima della maturazione del diritto alla pensione, potrà sempre chiedere il riscatto dei contributi versati o il trasferimento della pensione.