È esente da colpe il conducente in stato di ebbrezza, che tamponi un’altra autovettura, quando lo stato psico-fisico determinato dall’ubriachezza non influenzi causalmente il sinistro stradale, ovvero quando l’incidente sia causato per colpa esclusiva dell’altro automobilista che non rispetti l’obbligo di dare precedenza ai veicoli transitanti nel momento in cui si voglia immettere in un strada.
Cassazione civile sez. III, 20/10/2014 n. 22238