Il danno da ritardato adempimento dell’obbligo di risarcire il danno va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice sulla semisomma tra il credito rivalutato alla data della liquidazione ed il credito espresso in moneta dell’epoca dell’illecito.
Tali interessi si produrranno dalla data in cui si è verificato il danno (coincidente, per il danno biologico permanente, con quella di consolidamento dei postumi) a quella di liquidazione; dopo tale data, il coacervo di capitale e danno da mora, ormai trasformato in una obbligazione di valuta, inizierà a produrre interessi al saggio legale, ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c.
Cassazione civile sez. III, 10/10/2014 n. 21396