Di Gigi Giudice

Il convegno, ospitato il 16 gennaio nella sede della Vittoria Assicurazioni, è stato introdotto da Roberto Pontremoli, presidente della Sezione Lombarda dell’AIDA, che ha citato l’avanzamento dei lavori del Comitato lombardo dell’associazione. Che si sta misurando anche nei risvolti dell’applicazione della Legge n.189, che prende nome dall’ex ministro della Salute, Renato Balduzzi. Legge che è stata fra i temi più ricorrenti nelle relazioni proposte nel corso del convegno, che hanno passato in rassegna le novità intervenute in questi anni recenti sul risarcimento del danno alla persona, tra norme e giurisprudenza costituzionale, di legittimità e sovranazionale. In un Paese come il nostro afflitto dall’affastellarsi di provvedimenti di legge e di norme, lasciate spessissimo sorprendentemente e drammaticamente incompiute, a mezz’aria.

L’avvocato Felice Penco si è cimentato nel ruolo di arguto moderatore della giornata, aperta dall’intervento di Roberto Bichi, presidente di sezione del Tribunale di Milano. Tema: il risarcimento del danno alla persona fra questioni risolte e problemi aperti. Nell’attesa – che perdura dal 2005 – che vengano rese ufficiali le tabelle riguardanti le macrolesioni e se la responsabilità del medico debba definirsi contrattuale o extra.

Il professor Riccardo Zoja, docente di medicina legale dell’Università di Milano (oltre che organista e semiologo del canto gregoriano), ha affrontato le questioni pratiche e controverse nell’accertamento dei danni alla persona da malpractice sanitaria in ambito medico-legale. Preoccupato – soprattutto per i giovani medici che dopo un corso di studi comportante alti sacrifici e altissima selezione, si vedono avviliti da carichi di responsabilità, di obblighi e di costi (tra cui le coperture assicurative per la rc professionale) che inibiscono ogni augurabile prospettiva di un rapporto di proficua interazione tra medico e paziente. Rapporto soffocato da un sistema sanitario “aziendalizzato”, che porta a considerare il paziente non quale individuo ma come un oggetto.

L’avvocato Raffaella Caminiti si è diffusa sullo “stato dell’arte” e i profili critici del risarcimento del danno da “da perdita della vita”, con relative implicazioni riguardo al jus succesionis. Considerando la disparità delle sentenze, emesse in anni recenti, che negano o attribuiscono validità al risarcimento in caso di morte improvvisa.

Che i tribunali di merito si sono orientati a definire “lesione al bene salute”.

Il professor Marco Frigessi, dell’Università di Brescia,ha preso in esame la legittimità dei parametri risarcitori previsti dall’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, dopo le sentenze della Corte di Giustizia Europea e della Corte Costituzionale.

La professoressa Diana Cerini, docente di diritto comparato all’Università di Milano, ha trattato della determinazione del danno alla persona nel diritto comparato e europeo. Evidenziando le difficoltà nel tentare di affrontare la tematica in termini sovranazionali, dovendo avere presenti gli ostacoli determinati dalla mancanza di uniformità: lo stesso danno è risarcito in maniera diversa da un Paese all’altro. Per non parlare delle difficoltà a fare un discorso comune quando la terminologia non è comune, né il perimetro dei soggetti che hanno diritto al risarcimento. Diversità che si riscontrano anche rispetto all’entità del risarcimento e nei tempi giudiziali.

Di conseguenza, finora, i progetti di arrivare a una assimilazione/compattazione non hanno prodotto risultati. Mentre sta procedendo il lavoro di un gruppo di esperti assicurativi nell’ambito della Insurance Contract Law europea.

Sul tema del risarcimento del danno alle persone e principio indennitario l’avvocato Giorgio Maria Losco ha proposto una serie di riflessioni critiche sulla sentenza della Corte Costituzionale n.13233/2014.

 

Il danno morale: sua autonomia ontologica o personalizzazione del danno biologico?” è la domanda cui l’avvocato Antonio Serpetti ha dato una sua serie di risposte. Considerando le interpretazioni soggettive dei vari magistrati, approdati a versioni diametralmente opposte sulla autonomia ontologica del danno.

Il problema di fondo sta nel fatto che il linguaggio del diritto è insufficiente alla interpretazione piena del reale. Ne deriverebbe l’impossibilità di definire il dolore in termini esaustivi.

A coronamento di una giornata satura di argomenti e di interpretazioni è arrivata la “tavola rotonda”, coordinata dall’avvocato Paolo Mariotti. Aperta da Patrizio Gattari, magistrato della Corte di Appello di Milano, che si è diffuso sulla portata della Legge Balduzzi. In particolare sull’articolo 3.

L’avvocato Ernesto Macrì ha affrontato il tema dell’impennata del contenzioso in campo medico sanitario, provocando l’innalzamento dei costi delle coperture assicurative al punto che si ravvisa la necessità di ricorrere all’auotoassicurazione da parte di regioni e strutture sanitarie.

L’avvocato Carlo Galantini ha illustrato le possibilità, in linea con la Legge Balduzzi, della istituzione di un Fondo, gestito dalla Consap, che – mutuando esperienze collaudate negli Usa – potrebbe fare da paracadute per i soggetti che non sono in grado di affrontare i costi di una tradizionale copertura assicurativa.

A far sentire la voce degli assicuratori è toccato a Paolo Novati, direttore centrale di Vittoria Assicurazioni. Il quale ha passato in rassegna la “smemoratezza” e la pigrizia della italica legislazione, che dopo aver promosso un volume cospicuo di norme relative al settore assicurativo, lascia da anni gli operatori con il fiato sospeso, nell’incertezza sistematica, in attesa che vengano resi noti e varati i relativi regolamenti. La casistica è fitta: dalle tabelle riguardanti le macroinvalidità alle norme riguardanti la black box o il contratto-base rcauto, l’antifrode. Per non parlare della semplificazione burocratica delle polizze e dei relativi adempimenti richiesti dall’Ivass.

A aggiungere pathos alle ragioni degli assicuratori Fabio Maniori, responsabile della sezione legale dell’Ania, ha indicato le potenzialità – mai finora sfruttate – della mediazione applicata nell’ambito della sanità.

Mediazione che potrebbe contribuire al contenimento delle controversie e quindi incidere sul contenimento dei costi. In un ambito in cui – finora – solo la corresponsione di un risarcimento in termini monetari è stato visto come risolutivo.

Occorrerebbe invece un salto culturale, insistendo sulla valorizzazione dell’interazione paziente-medico e paziente-struttura sanitaria.

L’avvocato Raffaella Caminiti si è soffermata sulla risarcibilità del danno tanatologico, riferendosi – per quanto riguarda il quantum – al cento per cento di invalidità permanente, quale massima lesione del bene salute.

Ha chiuso Patrizio Gattari, ricordando che la corsa al risarcimento può essere infinita, ma non deve limitare o condizionare l’evolversi della giurisprudenza.