In tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza del committente si limitano all’accertamento e alla verifica della corrispondenza dell’opera o del servizio affidato all’appaltatore con quanto costituisce l’oggetto del contratto.
In tale contesto, pertanto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo
– sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso,
– oppure quando sia configurabile in capo al committente una culpa in eligendo per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche,
– ovvero in base al generale principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 cod. civ.
Tali affermazioni valgono anche in caso di subappalto, in quanto il subappaltatore, anche se attua lavori in precedenza appaltati ad altri, assume con l’autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro, al punto che l’eventuale ingerenza dell’appaltatore esclude la responsabilità del subappaltatore soltanto se questi divenga un suo mero esecutore.
D’altra parte, proprio in relazione alla sicurezza nei cantieri di lavoro, sussiste l’obbligo per il committente, nella cui disponibilità permane l’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo e nella cooperazione con l’appaltatore per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata; sicché l’omissione di cautele da parte dei lavoratori non è idonea ad escludere il nesso causale rispetto alla condotta colposa del committente che non abbia provveduto all’adozione di tutte le misure di prevenzione rese necessarie dalle condizioni concrete di svolgimento del lavoro.
Non può, quindi, trarsi da tali principi il convincimento che debba essere necessariamente escluso il concorso di responsabilità tra committente ed appaltatore ovvero – come nel caso di specie – tra appaltatore e subappaltatore, dovendosi aver riguardo alla specificità dei singoli episodi ed alle modalità con le quali si è verificato l’evento dannoso.
La legislazione più recente è andata evolvendo nel senso di una crescente attenzione al problema della sicurezza sul lavoro, riconoscendo il principio della solidarietà tra committente ed appaltatore per tutti i danni subiti dal lavoratore che non risultino indennizzati dall’INAIL (art. 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, art. 1, comma 910, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 novembre 2013 n. 25758