Operazione restyling per le prestazioni Inail. Sale il danno biologico, scende la rendita ai superstiti, resta stabile l’una tantum per i familiari di vittime di gravi infortuni sul lavoro. A precisarlo è l’Inail nella circolare n. 4/2014 illustrando le novità previste dall’art. 1, commi 129, 130 e 131, della legge n. 47/2013 (legge Stabilità per il 2014). Il comma 129 dispone un parziale recupero del potere d’acquisto dell’indennità spettante per danno biologico. Stabilisce infatti che dal 1° gennaio, in attesa dell’entrata in vigore di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi della «tabella indennizzo danno biologico», sia riconosciuto un aumento delle indennità a titolo di recupero straordinario del valore dell’indennizzo del danno biologico di misura non superiore al 50% della variazione dei prezzi al consumo accertati dall’Istat negli anni dal 2000 al 2013, entro il limite massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014. Si ricorda che la tabella indennizzo danno biologico è strutturata in modo tale da liquidare un indennizzo in capitale per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiore al 16% e una rendita periodica per quelle pari o superiore al 16%. Ad esempio, nel caso di una menomazione di grado tra il 16 e il 100%, la rendita varia da 1.033 euro (grado del 16%) a 14.719 euro (grado del 100%), che per gli infortuni accaduti dal 1° gennaio 2008 già risulta rivalutata agli importi di 1.123 euro (grado del 16%) e 15.997 euro (grado del 100%) per effetto del dm 27 marzo 2009 che ha operato la rivalutazione dell’8,68%. L’operazione di recupero della rivalutazione, spiega Inail, è rimessa a un decreto (lavoro ed economia) che dovrà determinarne criteri e modalità attuative.
Il comma 130 tocca i superstiti, trattando della rendita spettante agli eredi del lavoratore deceduto a seguito di infortunio e fino all’anno scorso calcolata sulla retribuzione annua dello stesso lavoratore. In rapporto a tale retribuzione, in particolare, veniva calcolata e liquidata nelle seguenti misure: 50% al coniuge; 20% a ciascun figlio; 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile; 20% a ciascun genitore naturale o adottivo in mancanza di coniuge e figli; 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle in mancanza di coniuge e figli. Con una modifica all’art. 85 del T.u. Inail (dpr n. 1124/1965), la legge di Stabilità ha vincolato sempre e comunque al massimale Inail (euro 29.682,90 fino al 30 giugno 2014) il calcolo di questa rendita. La novità si applica alle rendite dovute a favore dei superstiti di lavoratori deceduti dal 1° gennaio 2014. Eventuali conguagli saranno erogati con il primo rateo utile dandone tempestiva informativa agli interessati.
Il comma 131, spiega l’Inail, conferma quanto già disposto dal dm 19 novembre 2008 in merito ai superstiti aventi diritto all’indennità per vittime di gravi infortuni sul lavoro. Introdotta dalla legge n. 296/2006, tale indennità è una prestazione una tantum spettante ai nuclei familiari che risultino superstiti di vittime del lavoro, cioè coniuge e figli in primo luogo e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. Il comma 131 stabilisce proprio questo, ossia che l’una tantum spetta ai familiari superstiti nell’ordine anzidetto che è poi il criterio dettato all’art. 85 del T.u. Inail. Tale riferimento normativo è previsto dal dm 19 novembre 2008 ma non dalla legge n. 296/2006, sulla cui base è stato emanato il dm (il comma 1187 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 fa riferimento a un più generico «familiari»). La legge di Stabilità, in tal modo, regolarizza la discrasia normativa a scudo di eventuali contestazioni giudiziarie.