Assicurazioni auto meno care e contrasto alle truffe: queste le motivazioni che hanno spinto il governo a inserire nel decreto «Destinazione Italia» (il dl 145/2013, in vigore dal 24 dicembre scorso) nuove norme sull’Rc auto. L’intervento ad hoc del legislatore, con le nuove disposizioni approntate dal dl n. 145 ha come obiettivo un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi, il tutto nel rispetto della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato. Attraverso l’introduzione di nuove clausole contrattuali, più o meno obbligatorie per le compagnie, il provvedimento può, in teoria, voler dire:
-risparmio tariffario superiore al 20%;
– drastica riduzione dei colpi di frusta simulati, degli incidenti messi a punto sulla carta e dei rimborsi gonfiati.
Ecco le novità più significative:
Ispezione del veicolo e installazione della scatola nera. Se l’assicurato acconsente, in fase di stipula della polizza, alla preventiva ispezione del veicolo da parte dell’assicuratore, quest’ultimo deve obbligatoriamente applicare una riduzione tariffaria. La compagnia deve definire e pubblicizzare sul proprio sito internet lo sconto applicabile in caso di disponibilità dell’assicurato all’ispezione dell’auto.
La formula più interessante del decreto, ma non certo la più innovativa (le compagnie la propongono da oltre un lustro), è rappresentata dall’installazione di dispositivi elettronici sul mezzo.
Le imprese assicurative sono tenute ad applicare una riduzione tariffaria di almeno il 7% se l’assicurato accetta di installare sul proprio veicolo la cosiddetta «scatola nera» o strumenti «equivalenti». In questo caso le registrazioni e i dati forniti dal Check Box (i cui costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico della compagnia) potranno essere fatti valere come prove in caso di contenzioso «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo».
Diversamente da quanto avviene in altri paesi, le scatole nere di cui sopra non dispongono di strumentazioni funzionali a filmare i percorsi delle auto, possono altresì registrare diversi parametri fra cui la localizzazione geografica, la velocità di percorrenza, l’accelerazione, la decelerazione, la marcia inserita, il regime di rotazione del motore e l’eventuale attivazione dei dispositivi di sicurezza (airbag). Le informazioni raccolte verranno di seguito inviate via satellite a un database «presso il centro coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sicurezza stradale». Successivamente il ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà i dati «alle compagnie di assicurazioni competenti per veicolo assicurato»; in tal modo l’assicuratore potrà conoscere il reale comportamento degli automobilisti e accertare con oggettività le responsabilità che sono alla base degli incidenti.
Risarcimento in forma specifica. «In alternativa al risarcimento per equivalente (ossia in denaro), è facoltà delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, risarcire in forma specifica (cioè in natura, attraverso la riparazione del bene sinistrato) danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria_».
Le assicurazioni potranno, in sintesi, stabilire annualmente se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi e, in tal caso, il contraente beneficerà di uno sconto di almeno il 5%.
Percentuale raddoppiata nelle aree geografiche in cui più di frequente si ravvisano frodi assicurative, frodi individuate dal ministero dello sviluppo economico in base al numero dei sinistri denunciati, all’ammontare dei rimborsi e al numero di quelle accertate dall’autorità giudiziaria.
La compagnia che intenda avvalersi di questa facoltà dovrà darne comunicazione all’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno. Qualora intenda invece risarcire il danno per equivalente, dovrà informare l’assicurato all’atto della stipula del contratto.
Qualora l’assicurato opti per il risarcimento in forma specifica, la riparazione verrà effettuata da officine convenzionate; in alternativa l’assicurato potrà chiedere l’ausilio di un autoriparatore di fiducia, che verrà poi rimborsato della somma dovuta dalla compagnia assicurativa (la cifra non potrà comunque essere superiore al costo che l’assicurazione sosterrebbe con le imprese convenzionate).
«Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene». La somma corrisposta per il risarcimento non può a ogni modo superare il valore di mercato del mezzo.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento del danno. Se nel contratto di assicurazione è previsto il divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento dei danni, l’assicurato dovrà beneficiare di uno sconto pari almeno al 4%. Il divieto ha lo scopo di impedire accordi «fraudolenti» tra cedente (danneggiato) e cessionario (per esempio il carrozziere), consistenti nella cessione di un credito (il diritto al risarcimento del danno) il cui valore aumenta «artificiosamente» in sede di fatturazione dei lavori. Con la nuova norma il credito sarà cedibile solo con il consenso della compagnia di assicurazioni.
Medici convenzionati e lesioni visivamente accertate. Si tratta di una norma obbligatoria relativa a clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono in caso di incidente con lesioni, l’utilizzo delle prestazioni di servizi medico-sanitari effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito internet di queste ultime. In caso di adesione l’automobilista usufruirà di una riduzione del premio almeno del 7%.
Altra novità interessante è la modifica dell’art. 32, comma 3-quater della legge 27/2012.
A proposito di risarcibilità di lesioni di lieve entità «a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione», il legislatore si è premurato di cancellare l’avverbio «visivamente» con l’intento di porre un argine ai risarcimenti (in crescita esponenziale in particolare nel Sud Italia) e ai danni derivanti da «colpo di frusta», allorché gli stessi non siano stati strumentalmente accertati, ma «presunti» esclusivamente dalla sintomatologia soggettiva della vittima.
Sistemi anti-frode. Per ciò che concerne il contrasto alle frodi, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale.
Viene sancito il principio secondo cui, fatte salve le risultanze contenute nei verbali redatti dalle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, tutti gli altri testimoni dovranno essere identificati, pena l’inammissibilità della prova, al momento della denuncia del sinistro o da quello della richiesta di risarcimento danni, salvo che il giudice non riconosca «l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione».
Inoltre, qualora il giudice dovesse riscontrare «l’eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni» in più di tre cause nell’ultimo quinquennio, dovrà trasmettere l’informativa alla procura della repubblica competente, sia per consentire ulteriori accertamenti sia per verificare l’attendibilità del testimone. Quest’ultima disposizione non si applica ovviamente a ufficiali e agenti di polizia chiamati a testimoniare.
In tema di diritto al risarcimento del danno la prescrizione rimane biennale, ma la relativa richiesta dovrà essere presentata alla compagnia assicurativa entro tre mesi dall’incidente – salvo i casi di forza maggiore – pena la decadenza.
Le cose danneggiate ai fini dell’ispezione, dovranno rimanere a disposizione della compagnia non più per 5 ma per 10 giorni.
La procedura inerente la sospensione dei termini per la conclusione del procedimento e per la presentazione di querela contro il danneggiato, prevista nel caso emergano significativi parametri che facciano temere fenomeni fraudolenti, viene estesa anche in presenza di altri indicatori di frode come per esempio la scatola nera.
Sanzioni per le compagnie. Le compagnie potranno liberamente decidere di non adottare le misure previste nel decreto (scatola nera, risarcimento in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento) ma in tal caso avranno comunque l’obbligo di darne comunicazione al cliente.
In caso contrario incorrerebbero in una sanzione variabile da 1.000 a 10 mila euro.
Chi deciderà di adottare le novità pubblicizzando la relativa scontistica, senza poi applicarla, si vedrà comminare dall’Ivass un’ammenda tra i 5 mila e i 40 mila euro.
Le sanzioni pagate dalle compagnie andranno ad alimentare il Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Per concludere, dovranno essere stipulati per massimali non inferiori a 10 milioni di euro i contratti assicurativi relativi ai mezzi per il trasporto di persone con più di otto posti.
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