Con il 2014 arriva una serie di novità per gli automobilisti, frutto della legge di stabilità, del cosiddetto «Milleproroghe» e del dl «Destinazione Italia»; nonché di recenti chiarimenti ministeriali. Vediamole una per una.
Rinnovo della patente
Questa settimana, a partire dal 9 gennaio 2014, vanno in soffitta gli adesivi da apporre sulle patenti che in caso di rinnovo dovranno sempre essere ristampate. Lo ha evidenziato il dicastero delle infrastrutture e dei trasporti con la circolare prot. n. 30855 del 17 dicembre 2013 in relazione al dm 15 novembre 2013 (pubblicato sulla G.U. del 10 dicembre 2013). Ai fini del rinnovo della patente di guida e della conseguente emissione del duplicato dal 9 gennaio 2014, i medici e le competenti strutture, nonché le commissioni mediche locali, all’esito della visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità fisica e psichica, dovranno trasmettere telematicamente al Dipartimento dei trasporti tramite il sito www.portaledellautomobilista.it una comunicazione con i dati, la foto e la firma del titolare della licenza di guida. Il sistema informatico, acquisiti i dati e la documentazione, genererà una ricevuta che il medico provvederà a stampare in carta semplice e a consegnare subito all’interessato. La ricevuta, sulla quale verranno trascritti i dati anagrafici del titolare della patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o al veicolo e la nuova data di scadenza, consentirà di circolare sulla strada fino al ricevimento per posta del duplicato della patente rinnovata, comunque non oltre 60 giorni dalla data del rilascio. Preliminarmente però il sistema consentirà di verificare le informazioni relative alla rinnovabilità della patente. Se questa verifica iniziale darà esito negativo, il sistema informatico non consentirà di svolgere le ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida. Se risulteranno discordanti i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovare, il sanitario certificatore, in caso di esito positivo della visita, dovrà redigere apposita comunicazione su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale verrà apposta la fotografia e la firma del titolare della patente di guida. In tal caso, la conferma di validità della patente dovrà essere richiesta dal titolare all’Ufficio della Motorizzazione civile, allegando all’istanza di rinnovo la stampa della schermata generata dal sistema informatico, da cui risulta l’impossibilità di procedere al rinnovo di validità. In generale, comunque, la circolare precisa che dal 9 gennaio 2014 saranno rese disponibili le procedure informatiche per la trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, utile al rinnovo di validità di una patente. I soggetti certificatori dovranno disporre di una stazione di lavoro collegata a internet e di uno scanner per l’acquisizione della foto e della firma. Sempre dal 9 gennaio sarà disponibile la procedura che consentirà di operare in due fasi separate. Nella prima fase sarà possibile verificare la rinnovabilità e inserire i dati riguardanti il titolare della patente, gli estremi dei versamenti, la foto; queste operazioni potranno essere svolte, oltreché dai soggetti certificatori, anche dagli studi di consulenza automobilistica e dalle autoscuole. Nella seconda fase, dovranno essere inseriti i dati riguardanti la visita medica, ad opera esclusivamente dei medici, delle strutture sanitarie e delle commissioni mediche. La procedura sarà disponibile, oltreché attraverso apposita interfaccia grafica, anche tramite programmi gestionali, in quanto sono stati sviluppati appositi web services per l’integrazione con gli stessi. Dal 9 gennaio al 7 febbraio 2014 sarà possibile operare con le modalità attualmente in vigore (con spedizione del tagliando autoadesivo) solo nei casi di effettivi impedimenti o per consentire ai medici e alle strutture sanitarie di raggiungere gradualmente la piena operatività. Successivamente, non potranno più essere accettati certificati trasmessi in modalità cartacea con data uguale o posteriore all’8/2/2014. Ai fini dell’emissione di un duplicato della patente di guida per conferma della validità, il titolare dovrà esibire un’attestazione di versamento della tariffa di cui al punto 4 del decreto del ministro delle finanze del 20/8/1992, su c.c.p. n. 4028 (attualmente per un importo di 16,00), a titolo di imposta di bollo sul duplicato della patente, nonché un’attestazione di versamento a titolo di diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della legge n. 870 del 1° dicembre 1986 (attualmente per un importo di 9,00). Per le visite effettuate sul territorio della Sicilia, dovrà essere esibita solo l’attestazione dei diritti di motorizzazione, mentre, per l’assolvimento dell’imposta di bollo, si applicherà la disciplina già in uso sul territorio di quella regione. Nel giorno lavorativo successivo all’acquisizione sul sistema informatico della conferma di validità sarà emessa una nuova patente di guida che verrà inviata al titolare della stessa, per posta assicurata con spese a carico del destinatario, all’indirizzo indicato in fase di rinnovo. In caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde 80097416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio via telefono sarà disponibile ininterrottamente con risponditore automatico, nonché con un operatore dalle 8,30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì.