di Luigi Chiarello  

 

A fronte di sconti del 5% sui premi Rc auto che le assicurazioni applicheranno ai clienti, i danneggiati da sinistro dovranno rinunciare a incassare i soldi dei risarcimenti. Il denaro transiterà direttamente dall’assicurazione alla carrozzeria. E qualunque sia il riparatore scelto, la somma sborsata dalla compagnia assicurativa non sarà mai superiore a quella che l’assicurazione avrebbe liquidato a una carrozzeria a lei convenzionata. Questo perchè le compagnie assicurazioni che vendono polizze Rc auto possono scegliere se pagare in contanti (o con assegno) i danni da sinistri al danneggiato o far riparare a proprie spese l’auto. Se decideranno per la seconda opzione, dovranno applicare uno sconto di almeno il 5% al premio che paga l’assicurato in base ai valori di mercato della propria regione. Sconto che potrà arrivare anche al 10% in alcune aree del Paese, per ora da definire. È quanto prevede il dl Destinazione Italia (art. 8, comma 1, punto d del decreto legge 145/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013). Le riparazioni pagate direttamente dall’azienda assicurativa dovranno avere garanzia quantomeno biennale per le componenti non soggette a usura ordinaria. Il provvedimento prevede anche scappatoie a questo potere dato alle aziende assicuratrici. Ad esempio, recita testualmente: «Il danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’assicurazione». Tradotto: è possibile rifiutare la riparazione dei danni fatta direttamente dall’assicurazione presso una carrozzeria a lei convenzionata e rivolgersi a un’altra carrozzeria. Ma, attenzione: la somma che l’assicurazione verserà nelle casse del carrozziere scelto dal danneggiato (previa presentazione della fattura) sarà minore o al massimo uguale a quella che la stessa compagnia assicurativa avrebbe versato al riparatore a lei convenzionato.

Finita qui? No. Se l’assicurazione che deve pagare i danni ha optato per il regime di riparazione in forma specifica, il danneggiato avrà un solo modo per sfuggire a questo sistema e essere risarcito per equivalente (cioè a incassare il denaro dall’assicurazione e far riparare l’auto in una carrozzeria a sua scelta): dovrà trovarsi nella condizione di dover affrontare costi di riparazione, pari o superiori al valore di mercato del bene. In questo caso e solo in questo l’impresa assicurativa deve rispettare il diritto dell’assicurato e rimborsare in denaro i danni subiti.

 

Stop partite di giro. C’è poi un altro punto dell’art. 8, comma 1 del dl 145/2013, il punto f, che modifica il quadro attuale dei risarcimenti. Si tratta dell’introduzione del divieto di cessione del diritto di risarcimento. In pratica, le imprese assicuratrici, in deroga a quanto previsto dal codice civile, potranno inserire nel contratto di polizza o nelle successive scadenze, una clausola in base a cui il diritto al risarcimento danni non è cedibile a terzi dal danneggiato, senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. A fronte di questo divieto, che l’impresa assicurativa impone nel contratto, il premio per l’Rc auto dovrà essere scontato a beneficio dell’assicurato per almeno un 4% rispetto ai valori di riferimento regionali. Con questa misura, il danneggiato non potrà girare ai carrozzieri il credito vantato dall’assicurazione. E questi ultimi dovranno trattare il sinistro direttamente con l’impresa assicuratrice.