Sul sito della CONSOB è stata recentemente pubblicata l’allegata comunicazione “congiunta” Banca d’Italia-CONSOB sul recepimento degli Orientamenti dell’ESMA-European Securities and Markets Authority “Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements” riportati in allegato. Tali Orientamenti hanno la finalità di fornire specificazioni e chiarimenti in merito al ruolo ed alle attribuzioni riservate, nell’ambito del sistema dei controlli interni, alla funzione di conformità alle norme (compliance).
Gli Orientamenti in parola si inquadrano pertanto nell’ambito delle disposizioni contenute nel Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007, emanato ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del TUF, disposizioni che, come è noto, si applicano “in parte qua” anche alle imprese assicuratrici in caso di vendita
diretta dei citati prodotti finanziario-assicurativi.
Gli Orientamenti ESMA in esame, in particolare, riguardano una serie di articoli del suddetto Regolamento congiunto, tra i quali quello che interessa specificamente il settore assicurativo è soltanto il 16 (Controllo di conformità): va quindi tenuto presente, in particolare, quanto previsto dal punto V.I degli Orientamenti stessi in merito alla valutazione del rischio di conformità, agli obblighi di monitoraggio e di “comunicazione” della funzione compliance, agli obblighi di “consulenza” della funzione medesima.
Le Autorità italiane hanno comunicato all’ESMA la conformità del quadro normativo nazionale agli Orientamenti in oggetto, che si applicano a decorrere dal 26 gennaio 2013.
Una seconda comunicazione CONSOB (sempre in allegato), fa riferimento ad ulteriori Orientamenti dell’ESMA “Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements”, anch’essi riportati in
allegato. Tale secondo documento di Orientamenti ha la finalità di fornire linee generali di indirizzo circa la valutazione dell’adeguatezza delle operazioni da parte delle imprese di investimento conseguente alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero del servizio di gestione di portafogli.
Il documento dell’ESMA interessa quindi anche il settore assicurativo in quanto, come è noto, il legislatore italiano ha assoggettato i contratti vita di ramo III e V – sia pure in modo parziale – alla normativa tipica degli strumenti e dei prodotti finanziari, anche per ciò che riguarda la consulenza in materia di investimenti.
Tali ulteriori Orientamenti, in particolare, sono stati emanati dall’ESMA in conformità all’articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU, al fine di “istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci nell’ambito del SEVIF e per assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell’Unione “.
Gli Orientamenti in parola richiamano l’attenzione sulla necessità di svolgere – a mezzo delle procedure aziendali – una valutazione degli investimenti che preveda l’utilizzo e la conseguente valorizzazione di una pluralità di variabili riguardanti, da un lato, le caratteristiche della clientela e, dall’altro, le specificità dei prodotti, in modo da poter garantire l’adeguatezza degli investimenti stessi. In particolare, le raccomandazioni dell’ESMA si soffermano: sulle informazioni da fornire ai clienti per la valutazione di adeguatezza; sulla professionalità del personale; sulla portata delle informazioni da raccogliere sui clienti (proporzionalità) e sull’affidabilità delle informazioni stesse; sull’aggiornamento delle informazioni
raccolte; sulle informazioni relative a clienti-persone giuridiche/gruppi; sulla conservazione della documentazione.
Come comunicato dalla stessa CONSOB all’Autorità europea, gli Orientamenti ESMA risultano in linea con l’approccio di vigilanza già maturato a livello nazionale.
Al riguardo, la CONSOB nella comunicazione precisa che essi non pongono obblighi ulteriori e diversi rispetto a quanto già previsto dalla disciplina di riferimento (Direttiva 2004/39/CE-MiFID e relative misure di esecuzione). Essi sono quindi diretti a fornire interpretazioni e indicazioni operative in merito a regole di condotta già presenti nella normativa vigente e già attuate, in base a quanto sopra ricordato, anche dalle stesse imprese assicuratrici (in caso di vendita diretta e tramite intermediari finanziari allorché questi distribuiscono prodotti finanziario-assicurativi). In ogni caso, le imprese sono tenute a verificare la coerenza con le raccomandazioni contenute nel documento dell’ESMA ai fini del corretto adempimento degli obblighi stabiliti in via generale dalla normativa sui prodotti finanziario-assicurativi ad esse applicabile.
Fonte: ANIA