Abolito il tacito rinnovo. Dal decreto sviluppo bis, convertito in legge, novità pro-concorrenziali ridotte rispetto alla prima versione.
Dal 1° gennaio 2013 le polizze Rc auto diventano valide per non più di un anno, con copertura anche per i 15 giorni successivi alla scadenza. Quindi non serve la disdetta anticipata, così da parificare i contratti fatti online da quelli sottoscritti di persona e sperare di dare impulso alla concorrenza.
Resta, infatti, uno scarso regime concorrenziale in Italia, motivo per cui sono ancora troppo pochi coloro che cambiano compagnia da un anno all’altro, «il 6-7% contro il 18-20% della media europea» dichiara Paparella di Aiba.
Un divieto che esula, invece, dagli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.
Attenti solo al codice della strada che invece prevede l’obbligo di esporre il contrassegno dopo il 5° giorno successivo alla scadenza, rischiando in mancanza una sanzione.
Nasce il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che deve contenere le clausole minime necessarie previste dalla legge e la proposta del premio. Come avvenuto negli ultimi anni per i mutui e per i conti correnti, è stato introdotto una sorta di indicatore sintetico di costo, un’unica voce che aiuti a comparare i premi stabiliti dalle compagnie per lo stesso trattamento minimo previsto.
Visto l’aumento annuale delle tariffe, il governo ha allora deciso di mutuare alcune scelte passate introdotte per i rapporti bancari in modo da aumentare la trasparenza e aiutare i consumatori a districarsi tra le offerte del mercato. Un’offerta base a cui si potranno aggiungere ulteriori coperture e servizi, con voci e costi a parte.
Servirà, infine, dare una disponibilità di cinque giorni consecutivi non festivi per far ispezionare il veicolo e verificare l’entità del danno, indicando nel modello di richiesta della liquidazione luogo e orario di disponibilità del mezzo. Il termine parte dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore.