Mentre si aspetta che l’Inps comunichi ai lavoratori l’importo della pensione pubblica che potranno aspettarsi, Covip si è portata avanti. L’autorità di vigilanza sui fondi pensione guidata da Antonio Finocchiaro ha aggiornato il progetto esemplificativo che fornisce una stima dell’assegno integrativo ai lavoratori iscritti ai fondi pensione. La Covip è recentemente intervenuta modificando le istruzioni relative al progetto esemplificativo che erano state emanate nel 2008 per adeguarsi alle nuove età di pensionamento previste dalla riforma Fornero e alle basi demografiche per il calcolo della rendita.
Ma a che cosa serve il progetto esemplificativo? Rappresenta una vera e propria bussola previdenziale che deve supportare gli aderenti alla previdenza complementare nel comprendere se le scelte messe in atto sono efficaci rispetto alle proprie esigenze, compensando cioè in modo sufficiente e adeguato la differenza tra ultimo stipendio e pensione pubblica di primo pilastro. È uno strumento che consente di toccare con mano un bisogno che è vissuto come lontano nel tempo dal risparmiatore e per questo emotivamente spesso accantonato. Il progetto esemplificativo è allora un documento di stima fondato su ipotesi di calcolo, volto a illustrare all’iscritto l’evoluzione prevista della posizione individuale nel corso del rapporto di partecipazione, l’importo della prestazione attesa al momento del pensionamento e il valore della rendita corrispondente alla posizione individuale maturata.
L’Autorità di vigilanza contempla due tipologie di prospetti. C’è la versione standardizzata, elaborata su tipologie di lavoratori (30enni, 40enni o 50enni, con diversi livelli di contribuzione annua pari a 1.500, 2.500 e 5.000 euro) con l’ipotesi che il rendimento obbligazionario sia pari al 2% annuo, mentre a livello intermedio è possibile stimare un 3% per chi avrà scelto un comparto 50-50% e un 2,6% per chi avrà optato per una linea bilanciata 70-30%. Vi è poi una versione personalizzata, inviata periodicamente, che offre un responso in relazione a una serie di variabili come i dati relativi all’iscritto (età, sesso, importo della contribuzione, profilo di investimento scelto dall’aderente) e quelli relativi al fondo pensione (costi nella fase di accumulazione, che variano da fondo a fondo, e della trasformazione in rendita pari all’1,25%, basi tecniche per il calcolo della rendita). A questi dati si aggiungono una serie di ipotesi definite da Covip che stima la crescita della retribuzione dell’individuo all’1% al netto dell’inflazione, a sua volta stimata crescere del 2% all’anno. La stima è dunque fondata su informazioni relative all’iscritto (dati anagrafici, livello di contribuzione, profilo di investimento scelto), su informazioni proprie della forma pensionistica (livello dei costi applicati) e su ipotesi indicate dalla Covip (rendimenti attesi, basi tecniche utilizzate nella fase di erogazione). È anche richiesto che le forme pensionistiche si dotino di motori di calcolo, predisposti sui rispettivi siti web, attraverso i quali gli interessati possano operare simulazioni personalizzate, anche modificando, entro determinate condizioni, le variabili utilizzate nella predisposizione delle stime fornite direttamente dai fondi agli iscritti.
Che cosa prevedono ora le nuove disposizioni della Covip? Come illustra nella Relazione di accompagnamento l’Autorità di vigilanza, con riguardo alle ipotesi relative alle età di pensionamento (originariamente, 60 e 65 anni) si è tenuto conto delle novità introdotte dalla nuova normativa varata dal ministro Fornero. Al fine della redazione del Progetto sono conseguentemente indicate età di pensionamento comprese in un range da 62 a 70 anni. Si prevede innanzitutto che, per la generalità degli iscritti, la prima rata di rendita sia calcolata utilizzando i coefficienti di conversione relativi alle età di 66, 67, 68, 69 e 70 anni che sono entrate in vigore proprio dal primo gennaio scorso. Tale rappresentazione, da un lato tiene conto della flessibilità introdotta dalla riforma circa la possibilità di scegliere il momento di accesso al pensionamento di base, dall’altro consente all’iscritto di valutare gli effetti della prosecuzione della contribuzione al fondo dopo la data di accesso alla pensione nel sistema obbligatorio. Per tutti coloro che raggiungeranno il 66esimo anno entro il 2018, è invece previsto che la rata di rendita sia calcolata utilizzando i coefficienti relativi alle età di 62, 63, 64, 65 e 66 anni, in considerazione della gradualità nell’innalzamento del requisito anagrafico e della persistenza, ancora nei prossimi anni e fino al 2018, di requisiti differenziati per sesso.
È inoltre previsto che ciascun iscritto riceva la stima relativa a cinque possibili età di pensionamento anche laddove abbia già compiuto l’età minima per ritirarsi dal lavoro. Viene peraltro chiesto ai fondi di indicare, in forma di avvertenza, che le età del pensionamento dipenderanno dal regime previdenziale dell’iscritto e dalla normativa vigente, e che ad età inferiori corrispondono, a parità di altre condizioni, rendite più basse. Per la costruzione del Progetto standardizzato, la simulazione dovrà invece essere effettuata solo con riferimento all’età di 67 anni per entrambi i sessi, corrispondente all’età di pensionamento che si avrà dal 2020 nel sistema obbligatorio di base. Quanto ai tempi di attuazione, viene previsto un regime transitorio volto a consentire, ai fondi che non fossero in grado di applicare integralmente le nuove indicazioni già nei Progetti personalizzati relativi al 2012, di assumere i soli 66 anni, sia per gli uomini che per le donne, quale età di pensionamento nelle simulazioni relative a tale anno. Per i Progetti standardizzati il termine per il recepimento è fissato al 31 marzo 2013, scadenza entro cui le forme pensionistiche dovranno aggiornare la Nota informativa. Infine, i motori di calcolo implementati sui siti web dei fondi devono recepire, da subito, le nuove indicazioni. (riproduzione riservata)