La provincia di Bolzano ha deliberato a decorrere dal 1 gennaio 2013 la riduzione dell’imposta sulle assicurazione r.c. auto dal 9,5% al 9%, con la legge n. 22 del 20 dicembre 2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013/2015,

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino Alto Adige n. 1 del 2 gennaio 2013 (v. allegato).

Analoga riduzione dell’aliquota dal 9,5% al 9% è stata deliberata dalla provincia di Trento con espresso riferimento ai “…. versamenti effettuati dal 1° gennaio 2013”, come stabilito con la legge n. 25 del 27 dicembre 2012, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015, pubblicata sul predetto Bollettino Ufficiale della regione autonoma Trentino Alto Adige del 27 dicembre 2012.

Anche in questa occasione, le suddette delibere di riduzione dell’aliquota rispetto all’aliquota statale del 12,5% sono state adottate senza informare le imprese di assicurazione con il necessario anticipo, come a più riprese richiesto dall’ANIA, e non sono state neppure pubblicate sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale  (art. 73, comma 1- bis, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l’approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige).

In proposito la Corte Costituzionale ha affermato che la “disposizione statutaria va interpretata – come evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 357 del 2010 – nel senso che, nell’ipotesi in cui il gettito di un tributo erariale sia interamente devoluto alle Province, queste, ove la legge statale consenta loro una

qualche manovra sulle aliquote, sulle esenzioni, sulle detrazioni o sulle deduzioni («ne prevede la possibilità»), possono liberamente («in ogni caso») compiere una qualsiasi di tali manovre … Non può essere condivisa, pertanto, la tesi del ricorrente secondo cui, in base allo statuto di autonomia, le Province potrebbero adottare solo la specifica modifica del tributo erariale espressamente consentita dalla legge statale. Il suddetto parametro statutario, attribuendo alle Province ampia libertà di manovra, le autorizza, infatti, ad introdurre modifiche anche diverse da quelle indicate dalla legge dello Stato …”.

Di conseguenza, evidentemente, le province di Trento e Bolzano continuano a ritenersi sottratte in toto alle procedure di cui al suddetto art. 17 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, almeno nei casi di riduzione di aliquota.

Fonte: ANIA