Nella Gazzetta Ufficiale s.g. n. 299 del 24 dicembre 2012 è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2012 (v. allegato), con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, anche per l’anno 2013, ha confermato al 5% dei premi incassati la misura del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

Ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3 del decreto 28 aprile 2008, n. 98, del Ministero dello Sviluppo Economico (Cfr. nostra circolare n. 9 – Servizi generali del 9 gennaio 2009), le imprese sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all’anno 2013  entro il 31 gennaio 2013.

La base imponibile è costituita dai premi incassati per l’assicurazione obbligatoria relativa all’esercizio dell’attività venatoria, risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto degli oneri di gestione. Per il corrente anno tale detrazione è stata fissata nella misura del 4,7% .

Il conguaglio del contributo 2013 andrà versato entro il 30 settembre 2014.