L’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, prevede, al comma quinto, che tale ritenuta non trova applicazione relativamente alle provvigioni percepite … dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva …
Il Ministero delle finanze, con la circolare n. 24 del 10 giugno 1983, emanata a commento della disposizione di cui trattasi precisò che l’esonero dalla ritenuta poggia, da un lato, sul presupposto soggettivo, cioè sul fatto che la prestazione di intermediazione viene effettuata da parte dell’agente di assicurazione (ovvero del mediatore di assicurazione, c.d. broker) e, dall’altro, sul requisito oggettivo del rapporto diretto fra l’intermediario e la compagnia di assicurazioni mandante.
La formulazione letterale della norma si rivela inidonea, a distanza di trenta anni, a disciplinare le diverse fattispecie soggettive di intermediazione assicurativa, incrementatesi nel corso degli anni a seguito
dell’autorizzazione di ulteriori figure di intermediari.
L’evoluzione della normativa di settore, improntata a una più ampia diffusione dell’intermediazione nel mercato delle assicurazioni, ha infatti progressivamente ammesso all’esercizio di tale attività anche soggetti diversi dai menzionati agenti e mediatori, quali gli istituti bancari ed altri intermediari finanziari. L’accesso all’attività di intermediazione assicurativa è attualmente riservato in via esclusiva ai soggetti iscritti nel Registro unico degli intermediari residenti nel territorio della Repubblica di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), disciplinato e aggiornato, ai sensi del comma 1 di tale articolo, dall’ISVAP.
L’ANIA ha a questo proposito indirizzato una richiesta di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate per accertare se il requisito soggettivo previsto dal quinto comma dell’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 ai fini dell’esonero dalla ritenuta in argomento, come sostenuto dall’Associazione, possa intendersi soddisfatto con l’avvenuta iscrizione dei menzionati soggetti nel Registro unico degli intermediari previsto dall’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Con la risposta riportata in allegato l’Agenzia delle Entrate, nel condividere le argomentazioni dell’ANIA, ha confermato che l’esonero dalla ritenuta prevista dall’art. 25-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti iscritti alla sezione d) del Registro degli intermediari assicurativi (istituti bancari, intermediari finanziari, SIM, Poste italiane), in virtù della sostanziale analogia di attività direttamente prestata nei confronti dell’assicuratore, parimenti regolamentata e soggetta a vigilanza.