In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, l’azione diretta di cui all’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo
come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria. Ne consegue che la posizione del danneggiato resta quella di chi ha subìto un illecito civile e non si configura come quella del consumatore ai fini della competenza territoriale (principio affermato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.).
Corte Suprema di Cassazione , sez. VI-III – 13 aprile 2012, n. 5928 (ord.)