Il conducente del veicolo è responsabile dei danni subìti dal trasportato a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; la messa in circolazione dell’autoveicolo in condizioni di insicurezza, infatti, è ricollegabile all’azione od omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente, il quale prima di iniziare e proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza (nella specie, si è censurata la pronuncia di merito che aveva negato la responsabilità del conducente dell’autoveicolo, per i danni subìti dal trasportato il quale – sporgendosi con tutto il busto fuori dal finestrino – aveva sbattuto violentemente il capo contro un palo).
Cass. civ., 15 maggio 2012, n. 7533 – sez. III