Il fisco può usufruire della polizza fideiussoria stipulata da un’assicurazione anche se ha rimborsato per colpa sua un credito d’imposta inesistente. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 65 del 10 gennaio 2012, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria.
La ragione della decisione presa dalla terza sezione civile sta nella natura della polizza fideiussoria che è, a tutti gli effetti, «un contratto autonomo di garanzia».
In particolare la giurisprudenza individua la causa concreta in quella «di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accessorietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale».
Per questo, conclude il Collegio di legittimità in queste lunghe motivazioni, «il negozio autonomo di garanzia – o polizza fideiussoria con il quale si è garantita all’Amministrazione Finanziaria la restituzione delle somme indebitamente rimborsate da questa in sede di procedura di rimborso anticipato tramite conto fiscale è valido anche in ipotesi di inesistenza del soggetto apparente beneficiario del rimborso e pure in caso di colpa dell’Amministrazione erogante, salva la sola exceptio doli da parte del garante circa l’effettiva restituzione del rimborso indebito». Nell’affermare questo principio il Supremo Collegio ha inoltre chiarito che la centralità della prestazione di garanzia ai fini del rimborso agevolato «consente di ricostruire la causa concreta della polizza in esame nell’assicurare all’amministrazione finanziaria non già il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria sottostante alla richiesta di rimborso, ma esclusivamente e direttamente l’effettiva spettanza di quest’ultimo, qualora effettuato in favore di colui che viene indicato nella polizza; pertanto, essa non presuppone alcun accertamento sulla regolarità del rapporto tributario presupposto, ma esclusivamente quello sulla non spettanza del rimborso come erogato».
Insomma ora il fisco non dovrà restituire a una nota compagnia di assicurazione oltre 3 milioni di euro. Infatti è stata revocata la condanna pronunciata contro l’amministrazione finanziaria dalla Corte d’Appello di Torino.