Nella bozza di provvedimento sulle liberalizzazioni all’esame venerdì del consiglio dei ministri sono contenute una serie di novità sulla rc auto.
Ci sarà, spiega Italia Oggi, indennizzo diretto solo per i danni auto, non applicabile per i danni alle persone, per cui a indennizzare dovrà essere la compagnia del veicolo responsabile.
Per evitare speculazioni il provvedimento prevede che è facoltà delle assicurazioni proporre il risarcimento in forma specifica nel caso di danni alle cose e cioè offrire non denaro, ma la riparazione. In questo caso se il risarcimento è accompagnato da garanzia di almeno due anni sulle riparazioni, in caso di risarcimento monetario l’importo è ridotto del 30%.
Per la visita del perito (in caso di danni alle cose) l’auto deve essere messa a disposizione per cinque giorni lavorativi consecutivi e solo dopo l’auto può essere riparata. Entro quella data la compagnia deve mandare il perito. Se, invece, la riparazione viene fatta prima del termine, l’assicurazione pagherà i danni solo se documentati da fattura. Infine una precisazione: resta fermo il diritto al risarcimento anche quando l’interessato non intende procedere alla riparazione.
Viene inserita una esplicita causa che consente alla compagnia di non fare alcuna offerta di risarcimento nel caso di sospetto che deriva dalla consultazione delle banche dati o da altri parametri significativi, così come nel caso di presentazione di querela da parte della compagnia (appunto per episodi di truffa sospetta). In quest’ultimo caso il danneggiato non può chiedere alla compagnia copia degli atti del sinistro.
Per l’accertamento dei danni sia alle cose che alle persone si prevede che l’interessato non possa rifiutare gli accertamenti della compagnia, e fino a che pende questo ostruzionismo la compagnia è legittimata a non formulare nessuna offerta risarcitoria.
Sono previste anche agevolazioni tariffarie se l’automobilista mette a disposizione l’auto per una visita precontrattuale o accetta una scatola nera.
L’attestato di rischio potrà essere consegnato per via telematica e comunque, in caso di subentro da un’assicurazione a un’altra, viene acquisito dalla subentrante direttamente sempre per via telematica.
Contro la falsificazione dei tagliandi assicurativi il provvedimento prescrive la dematerializzazione e la loro sostituzione con congegni elettronici o telematici, che consentano un controllo a distanza. Si formerà, poi, l’elenco dei veicoli non assicurati, diffidando i proprietari dal metterli in circolazione. L’elenco sarà messo a disposizione delle forze di polizia.
La violazione della circolazione con mezzo non assicurato potrà essere rilevata anche con strumenti telematici (ad esempio in occasione del transito in una zona a traffico limitato sottoposta a sorveglianza o in autostrada ecc.). In questo caso la violazione sarà contestata, senza obbligo di immediatezza.
La lotta alla frode riguarda anche i periti, se responsabili di false attestazioni e relazioni.
Per i periti medici responsabilità penali, disciplinari (radiazione dall’albo e licenziamento per pubblici dipendenti ) e civili (obbligo di risarcimento del danno) scatteranno infatti per la falsa attestazione di uno stato di invalidità conseguente a incidente stradale (e non solo come oggi previsto per gli stati di micro-invalidità).
Inoltre il provvedimento prevede una estensione del trattamento sanzionatorio anche per i periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose e conseguenti a sinistri con obbligo di risarcimento per l’assicurazione.
Inoltre viene innalzata la pena per la frode assicurativa: il minimo diventa un anno (era sei mesi) e il massimo diventa cinque anni (contro gli attuali quattro).
Novità anche per gli intermediari: il pacchetto liberalizzazioni prevede infatti la fine del rapporto di esclusiva tra agenti e compagnie assicurative. E vieta a queste ultime anche di vendere direttamente ai clienti finali i propri prodotti o servizi. Tutto, insomma, dovrà passare dagli agenti plurimandatari. Il provvedimento sul tavolo del Cdm prevede anche un limite minimo di soggetti da mettere in concorrenza. Infatti, il testo dispone che «chiunque distribuisca servizi e prodotti assicurativi dei rami danni e vita, indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata, deve offrire i servizi e prodotti di almeno due diverse compagnie assicurative».