Il Consiglio dei ministri ha approvato il pacchetto liberalizzazioni dopo una riunione fiume di otto ore venerdì sera. Ecco il testo degli articoli che riguardano direttamente le assicurazioni.
ARTICOLO 29
Assicurazioni connesse all’erogazione di mutui immobiliari
1. Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
ARTICOLO 30
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica
1. Nell’ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall’articolo 150 del Dlgs 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, è facoltà delle compagnie offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30 per cento.
ARTICOLO 31
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata a esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è tenuta a trasmettere all’Isvap, con cadenza annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall’Isvap stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per il quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti elementi informativi, l’Isvap esercita i poteri di vigilanza dì cui al titolo XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei sinistri rispetto all’obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate a esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri di cui all’articolo 2, comma 3, numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209 del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri derivante dall’accertamento delle frodi, conseguente all’attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
ARTICOLO 32
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per
la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli
a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito l’Isvap, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della, legge di conversione del presente decreto legge, definisce le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi proprietari l’inserimento dei veicoli nell’elenco di cui al primo periodo, informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. Il predetto elenco è messo a disposizione delle forze dì polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere rilevata, dandone informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati od omologati ai sensi del l’articolo 45, comma 6, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza dell’accesso nelle zone a traffico limitato, nonché attraverso altri sistemi per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di.immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi è l’obbligo di contestazione immediata. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentiti l’Isvap e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti sistemi di rilevamento a distanza, nell’ambito di quelli di cui al primo periodo, e sono stabilite le modalit&a
grave; di attuazione del presente comma, prevedendo a tal fine anche protocolli d’intesa con i comuni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ARTICOLO 33
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato dì rischio, liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai. sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.
2. All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indicazioni contenute nell’attestazione sullo stato del rischio devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1.-ter. La consegna dell’attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, nonché ai sensi del regolamento del l’Isvap di cui al comma 1, è effettuata anche per via telematica, attraverso l’utilizzo delle banche dati elettroniche. di cui al .comma 2 del presente articolo o di cui all’articolo 135»; c) al comma 2, le parole: «può prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede»; d) il comma .4 è sostituito dal seguente; «4. L’attestazione sullo stato del rischio, all’atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato, è acquisita direttamente dall’impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all’articolo 135».
3. All’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione dì tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Alfine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte del l’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno due parametri di significatività, come definiti dall’articolo 4 del provvedimento dell’Isvap n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l’impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’Isvap, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All’esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l’impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui è prevista, informandone contestualmente l’assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all’articolo 124, primo comma, del Codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l’impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell’azione di risarcimento nei termini previsti dall’ articolo 145, nonché il diritto del danneggiato di ottenere l’accesso agli atti nei termini previsti dall’articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi».
ARTICOLO 34
Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti
1.All’articolo 10-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidità» è sostituita dalla seguente: «invalidità»;
2) le parole: «di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidità» sono sostituite dalla, seguente: «invalidità».
ARTICOLO 35
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato. 3. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’Isvap a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.