Indennizzo diretto solo per i danni auto; mai applicabile per i danni alle persone, per cui a indennizzare dovrà essere l’assicurazione del veicolo responsabile. E pugno di ferro contro le frodi in assicurazione compresi i periti assicurativi, che formano false relazioni e contro i tagliandi assicurativi contraffatti (si può sanzionare a distanza con strumenti telematici, considerato che i tagliandi sono destinati alla dematerializzazione).
Ma anche agevolazioni tariffarie se l’automobilista mette a disposizione l’auto per una visita precontrattuale o accetta una scatola nera. Il do ut des dovrebbe essere meno frodi contro premi calmierati. Questo il ventaglio di novità sulle assicurazioni obbligatorie, contenuto nella bozza di provvedimento sulle liberalizzazioni che venerdì sarà all’esame del consiglio dei ministri.
INDENNIZZO DIRETTO
Viene abrogata la regola per cui l’indennizzo diretto si applica al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite del danno biologico di lieve entità.
RISARCIMENTO
SPECIFICO
Per evitare speculazioni il provvedimento prevede che è facoltà delle assicurazioni proporre il risarcimento in forma specifica nel caso di danni alle cose e cioè offrire non denari, ma la riparazione. In questo caso se il risarcimento è accompagnato da garanzia di almeno due anni sulle riparazioni, in caso di risarcimento monetario l’importo è ridotto del 30%.
FRODI MONITORATE
Le frodi, in ogni caso, vanno monitorate sia con relazioni all’Isvap sia con indicazioni apposite nel bilancio o sul sito internet: la compagnia deve precisare la stima della riduzione degli oneri per i sinistri derivanti dall’accertamento delle frodi.
TARIFFE
Le tariffe saranno ridotte se l’automobilista accetta un’ispezione preventiva del veicolo o se acconsente a che l’assicurazione monti una scatola nera sul veicolo. L’attestato di rischio può essere consegnato per via telematica e comunque, in caso di subentro da un’assicurazione a un’altra, viene acquisito dalla subentrante direttamente sempre per via telematica.
PROCEDIMENTO
DI RISARCIMENTO
La procedura di risarcimento viene specificata nei seguenti termini.
Per la visita del perito (in caso di danni alle cose) l’auto deve essere messa a disposizione per cinque giorni lavorativi consecutivi e solo dopo l’auto può essere riparata. Entro quella data la compagnia deve mandare il perito. Se, invece, la riparazione viene fatta prima del termine, l’assicurazione pagherà i danni solo se documentati da fattura. Infine una precisazione: resta fermo il diritto al risarcimento anche quando l’interessato non intende procedere alla riparazione.
Viene inserita una esplicita causa che consente all’assicurazione di non fare alcuna offerta di risarcimento nel caso di sospetto che deriva dalla consultazione delle banche dati o da altri parametri significativi, così come nel caso di presentazione di querela da parte della compagnia (appunto per episodi di truffa sospetta). In quest’ultimo caso il danneggiato non può chiedere alla compagnia copia degli atti del sinistro.
Per l’accertamento dei danni sia alle cose che alle persone si prevede che l’interessato non possa rifiutare gli accertamenti dell’assicurazione, e fino a che pende questo ostruzionismo l’assicurazione è legittimata a non formulare nessuna offerta risarcitoria.
TAGLIANDI
Contro la falsificazione dei tagliandi assicurativi il provvedimento prescrive la dematerializzazione e la loro sostituzione con congegni elettronici o telematici, che consentano un controllo a distanza. Si formerà, poi, l’elenco dei veicoli non assicurati, diffidando i proprietari dal metterli in circolazione. L’elenco è messo a disposizione delle forze di polizia.
La violazione della circolazione con mezzo non assicurato potrà essere rilevata anche con strumenti telematici (ad esempio in occasione del transito in una zona a traffico limitato sottoposta a sorveglianza o in autostrada ecc.). In questo caso la violazione sarà contestata, senza obbligo di immediatezza. Insomma il veicolo transita, viene rilevato, successivamente si fa un controllo sul possesso della copertura assicurativa e poi si contesta la violazione. Sul punto dovrà essere sentito il garante della privacy, al fine di evitare violazioni del diritto alla riservatezza dei conducenti o di trasportati.
PERITI
Pugno duro anche sui periti. Per i periti medici responsabilità penali, disciplinari (radiazione dall’albo e licenziamento per pubblici dipendenti ) e civili (obbligo di risarcimento del danno) scattano per la falsa attestazione di uno stato di invalidità conseguente a incidente stradale (e non solo come oggi previsto per gli stati di micro-invalidità).
Inoltre il provvedimento prevede una estensione del trattamento sanzionatorio anche per i periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose e conseguenti a sinistri con obbligo di risarcimento per l’assicurazione.
Inoltre viene innalzata la pena per la frode assicurativa: il minimo diventa un anno (era sei mesi) e il massimo diventa cinque anni (contro gli attuali quattro).