A partire dalle ore 24,00 dell’11 giugno 2012 le imprese dovranno adeguare all’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) i nuovi massimali di garanzia da applicare ai contratti rc auto: per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime – un massimale non inferiore a 5 milioni di euro, per danni alle persone, e un massimale non inferiore ad 1 milione di euro per danni alle cose.
La Commissione Europea, a dicembre 2010, ha aggiornato i suddetti importi minimi dei massimali sulla base dell’indice IPCE e li ha elevati rispettivamente a 5,6 milioni di euro, per danni alle persone, e a 1,120 milioni di euro, per danni alle cose, avvalendosi della norma comunitaria che prevede la possibilità di un adeguamento dei valori minimi legali “ogni cinque anni dall’11 giugno 2005”.
Il provvedimento di adeguamento della Commissione Europea, tuttavia, non si applica – secondo quanto scrive l’ANIA in una circolare – al momento all’Italia e agli altri Paesi che, come il nostro, si siano avvalsi dell’opzione che consente un periodo transitorio (aumento dei massimali in due tappe), per i quali il legislatore europeo ha previsto che l’adeguamento a detta indicizzazione può iniziare a decorrere appunto dalla scadenza del periodo transitorio (art. 9, comma 2, della VI Direttiva).
Coerentemente con tale impostazione, la normativa italiana ha recepito tale facoltà di aggiornamento prevedendo un’indicizzazione automatica dei massimali r.c.auto all’indice IPCE ogni cinque anni a decorrere dall’11 giugno 2012 (termine del periodo transitorio), quindi solo a partire dalle h. 24,00 dell’11 giugno 2017, da quantificarsi con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico (art.128, commi 3 e 4, del Codice delle assicurazioni).
L’innalzamento dei massimali minimi attuali a 5 milioni di euro, per danni alle persone, e a 1 milione di euro, per danni alle cose, a far data dalle h. 24,00 dell’11 giugno 2012, si applicherà automaticamente – per qualunque tipologia di veicolo a motore – sia ai contratti r.c.auto in essere sia a quelli da stipularsi o rinnovarsi da tale data, senza la necessità che intervenga alcun ulteriore provvedimento attuativo.