Il Ministro dello Sviluppo Economico ha stabilito l’aliquota del contributo commisurato ai premi r.c. auto
da versare al Fondo di garanzia per le vittime della strada, al netto degli oneri di gestione, confermando anche per il 2012 la precedente aliquota di contribuzione, pari al 2,5% (decreto 5 dicembre 2011, in G.U. 12 dicembre 2011, s.g. n. 288).
Il contributo si applica ai premi r.c. auto incassati, al netto degli importi corrisposti dai contraenti a titolo d’imposta sulle assicurazioni e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 aprile 2008 n. 98, di attuazione dell’articolo 285 del Codice delle assicurazioni, le imprese esercenti l’assicurazione r.c. auto sono tenute a versare entro il prossimo 31 gennaio 2012, a titolo di acconto sul contributo per l’anno 2012, una somma da determinarsi applicando la citata aliquota del 2,5% sui premi r.c. auto incassati nell’esercizio 2010, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, stabilita nella misura del 4,1% con il provvedimento ISVAP n. 2939 del 3 novembre 2011 (v. ns comunicazione prot. n. 7, Servizi Generali, dell’11 gennaio 2012). Il conguaglio del contributo dovuto per l’anno 2012 andrà poi effettuato entro il 30 settembre 2013, calcolando il 2,5% dei premi r.c. auto incassati nell’esercizio 2012, sempre al netto degli oneri di gestione deducibili (4,1 %).
Il conguaglio per l’anno 2011 dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2012, applicando l’aliquota del 2,5% sui premi incassati nell’esercizio 2011, al netto della deduzione per gli oneri di gestione, stabilita dall’ISVAP per tale anno nella misura del 4,75% (v. nostra comunicazione prot. n. 346, Servizi Generali, del 3 dicembre 2010).
Fonte: ANIA