Pagina a cura DI ANDREA BONGI
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 scatta la nuova deduzione analitica dell’Irap dalle imposte sui redditi. Deduzione che potrà essere utilizzata però soltanto in presenza di costi per lavoro dipendente e assimilato imponibili ai fini dell’imposta regionale. Saranno, invece, solo le imprese o i lavoratori autonomi che hanno interessi passivi netti a cumulare la nuova deduzione riferita sulla quota imponibile Irap delle spese per il personale dipendente e assimilato, con la vecchia deduzione forfettaria del 10% introdotta dall’articolo 6 del dl 185/2008. Nuova deduzione analitica dell’Irap che come quella in misura forfettaria sconterà i limiti del criterio di cassa in virtù dell’espresso richiamato all’articolo 99 del Tuir. È questo, in estrema sintesi, lo scenario che si apre nella complessa partita della deducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive dalla base imponibile delle imposte sui redditi (Ires/Irpef) a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legge n.201/2011 (c.d. manovra Monti), convertito nella legge 214/2011. La disposizione da ultimo richiamata prevede inoltre l’incremento, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, delle deduzioni del c.d. cuneo fiscale. L’effetto complessivo sulle casse dell’erario delle due disposizioni sopra evidenziate, nuova deduzione analitica e incremento del cuneo fiscale, viene stimato nella relazione tecnica di accompagnamento della manovra Monti in oltre 3 miliardi di euro/anno, una volta che le norme stesse saranno entrate a regime, ovvero dal 2013 in avanti. Sempre secondo la relazione tecnica le disposizioni in commento intervengono riducendo direttamente il carico tributario gravante sulle imprese, nonché sul costo del lavoro, poiché l’Irap è essenzialmente percepita come una vera e propria componente di tale costo. Il pacchetto di misure contenute nell’articolo 2 potrà dunque avere effetti positivi sul mercato del lavoro. Oltre a tali effetti positivi l’intervento dell’esecutivo, si legge nella relazione tecnica dell’economia, dovrebbe consentire di superare eventuali rilievi di incostituzionalità relativi alla indeducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi. Profili di illegittimità costituzionale che sembrano affliggere sistematicamente e continuamente il famigerato tributo regionale fin dalla sua origine. Tornando agli aspetti operativi della disposizione inerente la nuova deducibilità analitica dell’Irap dalle imposte dei redditi due sono gli elementi essenziali da considerare: il criterio di cassa e l’incidenza del costo del personale. Quanto al criterio di cassa la norma contenuta nell’articolo 2 del dl 201/2011 non si discosta da quella a suo tempo introdotta in relazione alla deduzione forfettaria del 10%. Ciò significa che la deduzione in parola sarà ammessa nel limite massimo dell’imposta regionale versata durante lo stesso periodo d’imposta, sia a titolo di saldo per l’annualità precedente che di acconto per l’anno in corso. Quindi tenuto conto del fatto che la nuova deduzione sarà utilizzabile per la prima volta nel modello Unico 2013-redditi 2012, gli importi da considerare saranno le somme versate a saldo per il periodo d’imposta 2011 e quelle versate in acconto per il periodo d’imposta 2012. Ovviamente sia per le somme versate a saldo che per quelle versate in acconto, sarà necessario verificare se nei rispettivi periodi d’imposta di riferimento vi è o meno rilevanza di spese per lavoro dipendente e assimilato indeducibili ai fini dell’Irap, nonché l’incidenza di queste ultime sulla base imponibile complessiva del tributo regionale. Per comprendere meglio quanto affermato formuliamo un semplice esempio numerico. Ipotizziamo che una srl abbia versato nel corso dell’anno 2011 importi a titolo di Irap per euro 10.000, di cui 4.000 a titolo di saldo e 6.000 a titolo di acconto. Ipotizziamo inoltre che per il periodo d’imposta 2011 la base imponibile Irap al netto delle deduzioni sia pari a euro 200.000, mentre il costo del lavoro e assimilato indeducibile corrisponda esattamente al 50% dell’imponibile totale. L’importo del saldo versato rilevante ai fini della deduzione analitica ex articolo 2 del dl 201/2011 sarà dunque pari al 50% dell’intero versamento ossia 2.000 euro (4.000 x 50%). Per determinare la quota rilevante degli acconti Irap versati nell’anno 2012 avremmo invece bisogno di qualche elemento in più. Il richiamo all’articolo 99 del Tuir impone infatti di verificare se gli acconti versati trovano o meno capienza nell’imposta regionale effettivamente dovuta e di competenza del periodo d’imposta al quale gli stessi si riferiscono, eventualmente scomputando la parte di essi che di fatto potrebbe risolversi in un credito d’imposta in sede di dichiarazione Irap 2013. Ciò premesso supponiamo che l’imposta dovuta per il periodo 2012 sia pari ad euro 9.750 con ampia copertura quindi degli acconti versati pari ad euro 6.000. Verificata questa prima condizione sarà necessario determinare la quota di tali acconti rilevanti ai fini della nuova deduzione sulla base della quota di base imponibile irap riferibile al costo del lavoro indeducibili. Se ipotizziamo che la base imponibile irap del 2012 sia pari ad euro 250.000 e quella relativa al costo del lavoro sia di euro 150.000, la quota di acconti rilevanti risulterà pari ad euro 3.600, ovvero al 60% di 6.000 (150.000/250.000 = 0,6). In conclusione la quota deducibile Irap ai fini delle imposte sui redditi sulla base delle nuove disposizioni contenute nella manovra Monti, risulterà pari all’importo di euro 5.600 (2.000 + 3.600). Conti alla mano la nuova deduzione risulta dunque estremamente più conveniente rispetto a quella forfettaria del 10% di cui al dl 185/08 sulla base della quale la quota di Irap deducibile sarebbe stata di soli euro 1.000 pari al 10% del totale versato pari a 10.000 euro. Deduzione forfettaria del 10% che la società dell’esempio sopra formulato potrebbe comunque ottenere in aggiunta a quella analitica qualora alla formazione della sua base imponibile Irap concorrano anche interessi passivi netti. In questa ultima ipotesi non è tuttavia chiaro quale debba essere l’importo dell’Irap pagata da prendere a riferimento per il calcolo della deduzione forfetaria. Si tratta infatti di capire se sia da prendere in considerazione l’intera Irap pagata, i 10.000 dell’esempio, oppure solo la parte non direttamente riferibile al costo del lavoro indeducibile che, sempre nell’esempio sarebbero pari ad euro 4.400.
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