In caso di azione proposta per il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 990/1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa.
Corte Suprema di Cassazione sez. III – 24 febbraio 2011, n. 4480