Pagina a cura di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi  

Con le modifiche apportate dall’art. 12 della legge del 22 dicembre 2011, n. 214 (supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011, n. 300), le disposizioni sui trasferimenti in contanti introdotte in Italia divengono fra le più restrittive in Europa. Le nuove regole sono finalizzate a dirottare le operazioni di un certo rilievo verso intermediari abilitati perché negli archivi da essi tenuti resti traccia dei soggetti che hanno posto in essere la transazione. La limitazione all’uso del contante e assegni liberi, peraltro, provocherà ulteriori indubbi problemi per tutti quei soggetti come protestati, pignorati, falliti che, inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi si vedano rifiutare dagli gli istituti di credito e da Poste italiane spa l’apertura di un conto corrente. A riguardo, si segnala che le banche non sono obbligate, in queste situazioni, a rifiutare l’apertura di un conto «ordinario» ma possono (e in tal senso di norma si comportano) per la «sana e prudente gestione del credito» a loro insindacabile giudizio, opporsi all’apertura di un rapporto di conto corrente. Agli stessi non resta quindi che ricorrere alle carte prepagate.

Analizziamo, dunque, tutte le nuove norme vigenti in Italia a partire dal 6 dicembre scorso.

 

Contanti. Non è più ammesso per privati cittadini, imprese e professionisti pagare o riscuotere in unica soluzione importi pari o superiori a 1.000 euro. Tale limite non può essere superato né per prestazioni a titolo oneroso (acquisti e vendite di beni e servizi), né per prestiti e donazioni. Nel caso di pagamenti rateizzati, di contro (di norma con rate temporalmente distanziate di almeno 7 giorni) non è ammesso che ogni singola rata eguagli o superi i 1.000 euro.

 

Assegni. La restrizione riguarda anche la possibilità di emettere assegni bancari o postali liberi (cioè privi della clausola di intrasferibilità o del nome o della ragione sociale del beneficiario) (art. 49, comma 5), sia il rilascio di assegni circolari, vaglia postali o cambiari. Particolare attenzione, a riguardo, dovrà essere riposta nell’emissione di assegni «post-datati» per importi pari o superiori a 1.000 euro, con date successive al 31 gennaio.

1) Assegni bancari o postali in forma libera: il relativo carnet può essere richiesto dal cliente agli istituti di credito, versando 1,5 euro di imposta di bollo per ciascun titolo. Il loro importo deve risultare inferiore ai 1.000 euro. Essi possono continuare a essere «girati» (con girata piena o in bianco), e possono esser emessi anche in modo «anonimo», cioè privi del nome del prenditore o con dizione «al portatore».

2) Assegni muniti di clausola di non trasferibilità. È la tipologia di carnet che di norma banche e uffici postali consegnano ai loro clienti. Essi sono obbligatori per importi pari o superiori a 1.000 euro e devono recare sul titolo in modo preciso il nome di battesimo e il cognome (se persona fisica) o la ragione sociale (se società o ente) del beneficiario.

Libretti al portatore. L’art. 49, comma 13 del dlgs 231/07, prevede una specifica restrizione obbligatoria anche in merito al saldo dei libretti di deposito cd «al portatore». Con le modifiche di fine anno viene previsto che i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, dovranno essere estinti o il loro ammontare ridotto a una somma non eccedente al predetto importo, entro il 31 marzo 2012.

 

Chi deve effettuare la comunicazione relativa alle irregolarità. Tutti i soggetti destinatari del dlgs 231/07, che in relazione hai loro compiti di servizio e nei limiti delle lo attribuzioni hanno notizia delle infrazioni di cui all’art. 49 d’ora innanzi dovranno provvedere a comunicare le irregolarità alle Ragionerie territoriali dello stato competenti.

Si tratta dei soggetti di cui all’art. 10 (società di gestione di strumenti finanziari e attività con esercizio subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri), di cui all’art. 11 (intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria), all’art. 12 (professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, degli avvocati, notai, altri soggetti esercenti attività in materia di contabilità e tributi, revisori legali e società di revisione), dell’art 13 (società di revisione e revisori legali dei conti) nonché dei soggetti di cui all’art. 14 (fra cui rientrano, le agenzie di affari in mediazione immobiliare, gli esercenti attività di recupero crediti, la custodia e il trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco ecc.),

 

Le ragionerie territoriali competenti. In merito ai destinatari delle comunicazioni delle irregolarità il mef con apposita circolare del 30 novembre 2011 ha ricordato che le Direzioni territoriali dell’Economia e delle Finanze sono sostituite con le Ragionerie territoriali dello stato.

Queste ultime sono ora delegate in via diretta anche alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 dlgs 231/07, sanzioni che quindi, presumibilmente saranno irrogate in tempi più rapidi rispetto al passato.

Da segnalare poi che le comunicazioni da effettuarsi alle Rtds riguardano tutte le infrazioni ex art. 49, e non solo quelle (come avveniva in precedenza) fino a 250 mila euro (in relazione alle quali è lecito ricorrere all’oblazione).

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